Le prime attestazioni di un organismo in seno alla Sede Apostolica esplicitamente incaricato di questioni relative alle Chiese d’Oriente risalgono al 1573, quando Papa Gregorio XIII istituì la Congregatio de rebus Graecorum, alla quale era affidato il compito di trattare le cause e gli affari relativi ai cattolici di rito bizantino o greco, ma anche di promuovere la tutela e la diffusione della fede fra gli altri cristiani d’Oriente. Clemente VIII (1592-1605) la mutò in Congregatio super negotiis sanctae Fidei et religionis catholicae per gli affari dei Greci e degli altri orientali, e per promuovere la propagazione della fede nei paesi pagani, fino alla costituzione nel 1622 della Sacra Congregatio de Propaganda Fide, con compiti analoghi.Il 6 gennaio 1862 il beato Pio IX, con la Costituzione apostolica Romani Pontifices, in seno al medesimo Dicastero eresse la Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis: un unico Prefetto, ma con due diversi Segretari a coordinare le rispettive sezioni, con proprio personale, consultori ed archivio. In tale assetto si giunse al 1° maggio 1917, quando il Sommo Pontefice Benedetto XV, con il Motu proprio Dei providentis, creò la Congregatio pro Ecclesia Orientali, disponendo che il Pontefice in carica ne fosse il Prefetto, fino alla modifica avvenuta il 15 agosto 1967, quando il beato Paolo VI, con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae, modificò il nome in Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, e nominò Prefetto l’allora Segretario, Cardinale Gustavo Testa.Il Dicastero ha ricevuto istituzionalmente dal Sommo Pontefice il mandato di porsi in collegamento con le Chiese orientali cattoliche per favorirne la crescita, salvaguardarne i diritti, e mantenere vivi ed integri nella Chiesa Cattolica, accanto al patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale della Chiesa latina, anche quelli delle varie tradizioni cristiane orientali.
Sono stati diversi e molteplici gli interventi pontifici particolari o nel quadro generale di riforme della Curia Romana, quali i Motu proprio di Pio XI Inde ab inito Pontificatu (1930) e Sancta Dei Ecclesia (1938), e le Costituzioni apostoliche Regimini Ecclesiae Universae (1967) e Pastor Bonus (1988), rispettivamente del beato Paolo VI e di san Giovanni Paolo II, oltre al quadro di riferimento offerto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, in particolare con il decreto Orientalium Ecclesiarum (1964), fino in ambito canonistico al lavoro di preparazione e alla promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), avvenuta nel 1990.
Il Dicastero esercita ad normam iuris sulle eparchie, sui vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito orientale le facoltà che le Congregazioni per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, per i Vescovi, per il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e per l’Educazione cattolica hanno rispettivamente sulle diocesi, sui vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito latino. Attualmente fanno eccezione le competenze circa la dispensa dagli oneri derivanti dai Sacri Ordini, spettante alla Congregazione per il Clero, e la giurisdizione sulle Università e Facoltà cattoliche, comprese le istituzioni orientali, esercitata collatis consiliis con la Congregazione per l’Educazione Cattolica.
La competenza propria della Congregazione si estende a tutti gli affari che sono propri delle Chiese Orientali e che devono essere deferiti alla Sede Apostolica, anche se vi sono coinvolti dei fedeli di rito latino, come ad esempio il cambiamento di ascrizione ad una Chiesa sui iuris. Infatti, il CCEO rinvia più volte alla Sede Apostolica e lo stesso CIC tratta delle Chiese orientali sui iuris. Nella fattispecie per “Sede Apostolica” va intesa la Congregazione, competente per trattare gli affari sia circa la struttura e l’ordinamento delle Chiese Orientali, sia circa l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri, nonché tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 della Costituzione apostolica Pastor Bonus circa le relazioni quinquennali e le visite ad limina.
Il Dicastero ha competenza territoriale, includendo anche i fedeli latini, sulle seguenti regioni: Egitto, Eritrea ed Etiopia del Nord, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Israele, Palestina, Siria, Giordania, Turchia.
I Patriarchi orientali cattolici, canonicamente eletti dai Sinodi dei vescovi delle Chiese Patriarcali, celebrano la communio ecclesiastica con il Santo Padre, mentre gli Arcivescovi Maggiori, canonicamente eletti dai Sinodi dei vescovi delle Chiese Arcivescovili Maggiori, chiedono al Santo Padre la conferma della loro elezione. Riguardo alla designazione degli altri vescovi, la Congregazione per le Chiese Orientali è maggiormente coinvolta. All’interno del territorio proprio, il Sinodo dei vescovi elegge i vescovi con previo o successivo assenso del Romano Pontefice (CCEO cc. 182 §3, 185). La Congregazione deve esaminare la lista dei candidati presentata dal Sinodo dei vescovi in modo da dare le massime garanzie circa la loro idoneità.
Fuori dai confini territoriali delle Chiese patriarcali e delle Chiese arcivescovili maggiori, nelle Chiese metropolitane e nelle altre Chiese sui iuris i vescovi sono nominati dal Romano Pontefice. Il Sinodo dei vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori (CCEO c. 149) ed il Consiglio dei gerarchi (c. 168) hanno il diritto di proporre i candidati alla Sede Apostolica, cioè alla Congregazione per le Chiese Orientali, per la nomina da parte del Santo Padre.
La Congregazione per le Chiese Orientali è composta da un Cardinale Prefetto, il quale la governa, la dirige e la rappresenta con l’assistenza di un Arcivescovo Segretario e di un Sottosegretario, e da un determinato numero di Cardinali e di Vescovi, designati dal Papa ad quinquennium ad eccezione dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali, e del Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, i quali ne sono membri di diritto e, di conseguenza, per tutta la durata del loro incarico. Il Dicastero conta, inoltre, un congruo numero di officiali e di consultori provenienti dalle Chiese latina ed orientali. La Commissione speciale per la Liturgia ha il compito di salvaguardare il patrimonio liturgico dell’Oriente cristiano. La Commissione speciale per gli Studi sull’Oriente Cristiano ha l’intento di studiare la proposta di documenti e iniziative volte a far conoscere l’Oriente al cattolicesimo occidentale e di curare progetti editoriali per l’approfondimento del patrimonio delle Chiese Orientali; La Commissione speciale per la Formazione del Clero e dei Religiosi promuove la formazione degli studenti orientali a Roma o altrove secondo la specifica tradizione di appartenenza. La R.O.A.C.O. (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) è un Comitato che riunisce tutte insieme le Agenzie-Opere di vari Paesi del mondo, che s’impegnano al sostegno finanziario in vari settori, dall’edilizia per i luoghi di culto alle borse di studio, dalle istituzioni educative e scolastiche a quelle dedite all’assistenza socio-sanitaria. È presieduta dal Prefetto della Congregazione, ed ha come Vicepresidente il Segretario del Dicastero. Oltre alla Catholic Near East Welfare Association (Stati Uniti d’America), approvata da papa Pio XI nel 1928, e alla Pontificia Missione per la Palestina (Stati Uniti d’America), creata nel 1949, ne fanno parte Agenzie che raccolgono aiuti in Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi e Austria.
La Congregazione per le Chiese Orientali, che ha il compito di promuovere l’amore per la Terra Santa e di richiamare al valore della solidarietà fraterna, invia ogni anno a tutti i Vescovi della Chiesa cattolica una Lettera Circolare sulla Colletta per la Terra Santa. L’intento è di sensibilizzare i fedeli all’aiuto spirituale e materiale a favore delle comunità e degli enti cattolici presenti in quella Terra, dove Gesù è nato, ha predicato il Vangelo, è morto ed è risorto, e per la quale si invoca il dono della pace.
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